In procinto di pensare a come gestire il patrimonio post mortem, specie nei casi in cui il patrimonio ereditario è cospicuo o formato da diversi beni mobili e immobili, una delle scelte più veloci e immediate è quella di nominare un esecutore testamentario.
Questa figura si occuperà di amministrare il patrimonio ereditario post mortem e di eseguire le disposizioni testamentarie. Si tratta più o meno gli stessi compiti del curatore testamentario che, seppure diverso in quanto a modalità di individuazione, ha delle peculiarità simili che sono elencate a questa pagina https://www.avvocatosagone.com/differenza-tra-esecutore-testamentario-e-curatore/, dove si descrive la nomina dell’esecutore testamentario e le differenze con il curatore.
Le alternative alla nomina dell’esecutore testamentario
Il tema della successione del patrimonio ereditario è molto articolato e complesso e la nomina dell’esecutore testamentario è solo una delle possibilità di individuazione di soggetti terzi messe a disposizione dal diritto successorio del nostro Paese, per la gestione del patrimonio ereditario post mortem.
Ci sono però delle alternative alla nomina dell’esecutore testamentario, e sono la nomina di un curatore testamentario, l’istituzione di un trust, l’affidamento fiduciario, l’amministratore di sostegno, la fondazione. Vediamo ognuna di queste figure nel dettaglio.
Il curatore testamentario
La prima alternativa, come accennato sopra, è quella della nomina del curatore testamentario, ma è una nomina d’ufficio del Tribunale richiesta dai soggetti interessati quando non è possibile individuare eredi, o perché non ci sono, oppure perché sono stati esclusi dall’asse ereditario o perché hanno rifiutato l’eredità.
Il trust
L’altra opzione alla nomina dell’esecutore testamentario è quella di istituire un trust. Un trust è uno strumento giuridico che ci permette di disporre dei nostri beni in modo da beneficiare una o più persone (chiamate beneficiari) dopo la nostra morte. Il trust è uno strumento molto utile per garantire la sussistenza del patrimonio a favore dei nostri eredi dopo la nostra morte.
La procedura è semplice: si può scegliere di nominare una persona di fiducia (chiamata trustee), che per conto dei beneficiari ha la responsabilità di gestire i beni del patrimonio ereditario assegnati al trust. Un vantaggio dei trust è che permette di essere specifici nelle disposizioni delle volontà, per esempio assegnare i proventi dell’affitto di un appartamento ad una specifica causa, e di stabilire le regole per la gestione dei beni.
Inoltre, i trust possono essere utilizzati anche per proteggere i beni da eventuali creditori o da divisioni all’interno della famiglia o degli eredi. Per questo è uno strumento molto utile per garantire eredi non in grado di sovrintendere a se stessi, per esempio.
Affidamento fiduciario
La legge detta del Dopo di Noi, per la quale è stato istituto anche un fondo finanziario dello Stato destinato alle persone con disabilità che ne hanno diritto, ha sanato un vuoto normativo che ha permesso di garantire il futuro di un soggetto non in gradi di sovrintendere a se stesso dopo la morte dei genitori o del tutore o dell’amministratore di sostegno.
Questa legge regola l’istituto dell’affidamento fiduciario, che è un contratto tra il soggetto proprietario dei beni, che li destina in un fondo affidato ad un fiduciario che, a sua volta, li gestisce a favore del soggetto debole che non è in grado di farlo da solo.
Amministrazione di sostegno
Un altro soggetto con compiti simili è l’amministratore di sostegno, che nei casi più gravi può estendersi all’interdizione e all’inabilitazione. Si tratta di nomine che avvengono quando un soggetto non è più ritenuto in grado di amministrare in autonomia i propri beni o non è in grado di amministrare i propri beni per via di gravi patologie di tipo cognitivo.
In caso di morte sopraggiunta, l’amministratore di sostegno individuato può continuare ad amministrare i beni del soggetto, ma in questo caso entrano in gioco gli interessi degli altri eredi e può farlo solo per conto dei beneficiari qualora questi si dichiarino d’accordo.
La costituzione di una società o di una fondazione
Infine, è anche possibile considerare la possibilità di intestare i beni del defunto a un soggetto di gestione patrimoniale, per lo più una fondazione. In questo modo, i beni saranno gestiti dalla fondazione in modo da essere destinati a scopi specifici, ad esempio, per il sostegno di attività culturali o di beneficenza.
Conclusione
Ognuna di queste soluzioni è più adatta a determinate situazioni o a determinate esigenze. È importante valutare attentamente qual è la soluzione più adeguata per le proprie esigenze, tenendo conto della propria situazione personale, di quella dei propri familiari ed eredi diretti e indiretti e della destinazione che si vuole dare dei propri beni.
In ogni caso, è chiaramente sempre consigliabile rivolgersi a un professionista del diritto, per avere una consulenza specifica e per assicurarsi di scegliere lo strumento giuridico più adatto affinché la volontà del testatore venga effettivamente rispettata dopo la sua morte.